BONUS 110%

  CONDOMINI

Condomini (costituiti anche da condomini che hanno seconde case)

SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI

Singole unità immobiliari (adibite ad abitazione principale o seconde case con limite max

di 2 unità immobiliari per persona fisica esclusi interventi su parti comuni)

  

ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI (IACP) – ENTI CON LE STESSE FINALITÀ SOCIALI DEI PREDETTI IST.

Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati

Enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti (che non facciano attività commerciale nei locali da riqualificare)

istituti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”

  

COOPERATIVE DI ABITAZIONE A PROPRIETÀ INDIVISA

Cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi su immobili dalle stesse possedute

e assegnate in godimento ai propri soci

  

ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili

o parti di immobili adibiti a spogliatoi

  

ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE E DI VOLONTARIATO

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di volontariato

(terzo settore)

2.4) Interventi antisismici (sismabonus) Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la detrazione prevista dal decreto Legge n. 63 del 2013 è elevata al 110 per cento. Si tratta, nello specifico, degli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio. L’aliquota più elevata si applica, infine, anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita. Il Superbonus spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai citati commi da 1-bis a 1-septies nel rispetto dei limiti di spesa previsti per tali interventi. Gli importi di spesa ammessi al Superbonus sono pari a: — 96.000 euro, nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari. Il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile. Nell’ipotesi in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse in detrazione occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi. Si ha, quindi, diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione nell’anno di sostenimento non ha superato il limite complessivo. In caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.), tale limite deve essere ripartito tra gli stessi per ciascun periodo d’imposta in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico. L’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente; — 96.000 euro, nel caso di acquisto delle “case antisismiche”; — 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici in condominio. Se il credito corrispondente alla detrazione spettante è ceduto ad un’impresa di assicurazione e contestualmente viene stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spettante per i premi assicurativi versati prevista nella misura del 19 per cento è elevata al 90 per cento. Al riguardo si precisa che la detrazione per i premi assicurativi non può essere “ceduta” in quanto l’articolo 121 del Decreto Rilancio richiama gli “interventi” antisismici dell’articolo 16 del decreto-legge n.63 del 2013 e del comma 4 dell’articolo 119 del decreto-legge in esame. In sostanza, l’impresa di assicurazione potrà acquisire il credito corrispondente al sismabonus ma non il credito corrispondente alla detrazione spettante per il premio assicurativo. Inoltre, per espressa previsione normativa, gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità in quanto, l’unico requisito richiesto è che tali unità si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

2.5) Interventi “trainati” Il Superbonus spetta anche per: — le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14 del decreto- legge n°63 del 2013 (cd. “ecobonus”), nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento; — l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013. La maggiore aliquota si applica solo se gli interventi sopra elencati sono eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi. La condizione richiesta dalla norma prevede che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus e tale condizione si considera soddisfatta se «le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti». Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. 2.5.1 Interventi di efficientamento energetico Gli interventi trainati di efficientamento energetico sono quelli eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti. I predetti interventi sono agevolabili a condizione che gli edifici oggetto degli interventi abbiano determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, siano dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari.

 

c2.5.1 Interventi di efficientamento energetico Gli interventi trainati di efficientamento energetico sono quelli eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti. I predetti interventi sono agevolabili a condizione che gli edifici oggetto degli interventi abbiano determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, siano dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari.

2.5.2 Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici Il Superbonus si applica alle spese sostenute, su un ammontare massimo delle spese stesse pari a euro 3.000, per l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici nonché per i costi legati all’aumento di potenza impegnata del contatore dell’energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW. Il limite di spesa ammesso alla detrazione, pari a 3.000 euro, è annuale ed è 28 riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica. Ai fini dell’applicazione del Superbonus l’installazione deve essere eseguita congiuntamente ad un intervento di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

3) AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE L’ecobonus si applica agli interventi eseguiti da: ※ Condomìni; ※ Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni; ※ Istituti autonomi case popolari o enti similari; ※ Cooperative di abitazione a proprietà indivisa; ※ Organizzazioni non lucrative di utilità sociale; ※ Associazioni sportive dilettantistiche per i soli immobili ad uso spogliatoio; è valido per interventi su: ※ Edifici già esistenti e dotati di impianti primadell’intervento. ※ Edifici condominiali (L’edificio deve avere almeno due unità ad uso esclusivo e delle parti comuni) ※ Edifici unifamiliari (si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare) ※ Unità immobiliari situate in edifici plurifamiliari (villette bifamiliari/schiera o simili) funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno. Non può essere fruito, invece, per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli). I requisiti da rispettare per poter usufruire dell’ECOBONUS 110% sono i seguenti: ※ L’intervento deve riguardare almeno uno dei 3 lavori elencati precedentemente; ※ L’intervento deve essere eseguito su condòmini (almeno 2 unità con parti comuni), edifici unifami liari o unità in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti; ※ L’intervento deve prevedere il miglioramento dell’immobile di almeno due classi energetiche; ※ L’intervento deve prevedere il pieno rispetto della normativa in materia di contenimento energetico, nonchè le disposizioni in materia di criteri ambientali minimi, di congruità delle spese e di asseverazioni tecniche.

3.1 I CONDOMINI Per condominio si intende un edificio nel quale più piani o porzioni di piano appartengono in proprietà solitaria a persone diverse, e un certo numero di cose, impianti e servizi di uso comune sono legati alle unità abitative dalla relazione di accessorietà (Sezioni Unite 2046/2006). Sono ammessi al Superbonus gli interventi effettuati dai condomìni, di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, nonché gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici stessi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati. Tenuto conto della locuzione utilizzata dal legislatore riferita espressamente ai «condomìni» e non alle “parti comuni” di edifici, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista. A tal fine si ricorda che il “condominio” costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, etc.), ed una comproprietà sui beni comuni dell’immobile. Il condominio può svilupparsi sia in senso verticale che in senso orizzontale. Si tratta di una comunione forzosa, non soggetta a scioglimento, in cui il condomino non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi al sostenimento delle spese per la loro conservazione e sarà comunque tenuto a parteciparvi in proporzione ai millesimi di proprietà. Secondo una consolidata giurisprudenza, la nascita del condominio si determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscono su un suolo comune ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne cede a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento, come chiarito dalla prassi in materia. In presenza di un “condominio minimo”, ovvero di edificio composto da un numero non superiore a otto condomini, risultano comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio, fatta eccezione degli articoli che disciplinano, rispettivamente, la nomina dell'amministratore (nonché l’;obbligo da parte di quest'ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio) e il regolamento di condominio (necessario in caso di più di dieci condomini). Al fine di beneficiare del Superbonus per i lavori realizzati sulle parti comuni, i condomìni che, non avendone l’obbligo, non abbiano nominato un amministratore non sono tenuti a richiedere il codice fiscale. In tali casi, ai fini della fruizione del beneficio, può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti. Il contribuente è comunque tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio. Per quanto riguarda l’individuazione delle parti comuni interessate dall’agevolazione, è necessario far riferimento all’articolo 1117 del codice civile, ai sensi del quale sono parti comuni, tra l’altro, il suolo su cui sorge l’edificio, i tetti e i lastrici solari nonché le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini. Il singolo condòmino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile. Il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti. Salvo proroghe, c’è tempo solo fino al 31 dicembre 2021 per utilizzare il superbonus. Negli stabili condominiali per ciò che riguarda la maggioranza richiesta, tutti gli interventi connessi al superbonus possono essere deliberati dalla maggioranza dei presenti in assemblea, che rappresenti almeno un terzo dei millesimi. Gli interventi risparmio energetico( ma non quelli antisismici) sono considerati “ innovazioni agevolate, in quanto determinano un contenimento del consumo energetico dell’edificio. Per procedere sarebbe sufficiente il quorum “ speciale” previsto dall’art. 112, comma 2, numero 2 del Codice Civil, ossia un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno 500 millesimi. Siccome l’accesso al superbonus è vincolato al miglioramento di almeno due classi energetiche da attestare mediante Ape, il quorum può essere ulteriormente ridotto: l’articolo 26 della Legge 10/91 dispone, che quando gli interventi di ecobonus siano individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica basta la maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio. Per accedere a questa maggioranza “semplice” l’assemblea deve solo autorizzare la redazione dell’Ape dei singoli appartamenti o della Diagnosi energetica dell’edificio. La riunione per illustrare e deliberare i lavori può essere aperta anche ai referenti di aziende interessate a proporre un intervento. Una volta scelto il fornitore, fin dall’inizio l’amministratore conduce le trattative con l’impresa per determinare l’importo dello sconto in fattura o del credito ceduto e deve anche far approvare dall’assemblea il suo eventuale compenso.

3.2) PERSONA FISICA Per quanto concerne la persona fisica ammessa al superbonus, in generale nel linguaggio giuridico si definisce persona fisica ogni essere umano nato vivo, titolare di diritti e obblighi, investito della necessaria capacità giuridica. Il Dl 34/20 ammette al 110% le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni: ciò significa che detta detrazione spetta per interventi, effettuati da persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi: • da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti o professioni; • dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività; • dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa. Con la locuzione «al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», il Legislatore ha inteso precisare che la fruizione del Superbonus riguardi unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni. Tale limitazione riguarda esclusivamente gli interventi realizzati “su unità immobiliari”, in quanto i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condomini. I soggetti beneficiari devono: • possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); • detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Inoltre, la detrazione spetta anche ai familiari del possessore o detentore dell’immobile, a condizione che siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, e che le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza, con esclusione degli immobili che non sono a disposizione, in quanto locati o concessi in comodato (circolare 24/E/20).

3.3) IACP – COOPERATIVE DI ABITAZIONE – ONLUS – ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE Sono ammesse al superbonus gli Istituti autonomi case popolari per i quali la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (per le spese fino al 30 giugno 2022); le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, alle quali la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; le Onlus e le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla Legge 266/91 e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome; le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro istituito dal Dlgs 242/99, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. I predetti soggetti possono utilizzare il superbonus del 110% in tre modi: • direttamente mediante la detrazione del 110%, rateizzata in cinque anni; • con uno sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati; • mediante cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

4) LA DETRAZIONE La detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e si applica alle spese sostenute, per interventi “trainanti” e “trainati”, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi. In caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, realizzati su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all'interno di edifici plurifamiliari, il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari. Tale limitazione non opera per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. I limiti di spesa ammessi alla detrazione variano in funzione della tipologia di interventi realizzati nonché degli edifici oggetto dei lavori agevolabili. L’importo massimo di detrazione spettante si riferisce ai singoli interventi agevolabili e deve intendersi riferito all’ edificio unifamiliare o alla unità immobiliare funzionalmente indipendente oggetto dell’intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa in ragione dell’onere da ciascuno effettivamente sostenuto e documentato.

5) CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA È stata introdotta la possibilità per i contribuenti di scegliere, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione prevista, di ottenere uno sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante. Questa possibilità riguarda le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per gli interventi ai quali si applica il Superbonus ma anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) e per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e prevede la possibilità di successive cessioni da parte del cessionario. Ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per i suddetti interventi possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; b) per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo. I crediti d’imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24. Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020) né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Inoltre, non si applica il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro. La cessione può essere disposta in favore: • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) • di istituti di credito e intermediari finanziari. L’opzione può essere esercitata relativamente alle detrazioni spettanti per le spese per gli interventi di: • recupero del patrimonio edilizio previsto dal TUIR. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici; • riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus quali, ad esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico; • adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus. L’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche”; • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il bonus facciate introdotto dalla legge di Bilancio 2020; • installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus; • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus. Le regole per la cessione del credito (per il bonus 110 e per gli altri bonus casa) sono di base le stesse, le condizioni offerte dalle banche possono variare in base agli istituti. L’impianto normativo è stato fissato: ora spetta ai proprietari o alle ditte interessate alla cessione del credito, comparare le diverse offerte. Il bonus 110% riconosce un dieci per cento in più della spesa in detrazione in cinque anni. È chiaro che, non anticipando nulla ma cedendo il credito, si perde questo extra. E proprio su questa percentuale si gioca il ruolo delle banche. Chiaramente per il contribuente resta un’operazione a costo zero. Ecco alcune proposte. La proposta Unicredit riconosce: ※ 102 euro per ogni 110 euro di credito fiscale se si acquista da persone fisiche e condomini; ※ 100 euro per ogni 110 euro di credito fiscale acquistato per i clienti imprese; ※ 78 euro per ogni 100 euro di credito fiscale acquistato in riferimento a detrazioni diverse dal superbonus al 110%. Non ci sono grossi vincoli per l’accesso se non, chiaramente, quello di tenere aperto il conto corrente dedicato fino alla fine della gestione dei flussi e del finanziamento erogato. Banca Intesa corrisponde: ※ 90,91% del valore nominale del credito per il maxi bonus 110%; ※ 80,00% del valore nominale del credito per altri bonus casa (ecobonus, sismabonus, ristrutturazione edilizia, bonus facciate). Dunque 80 euro su 100. Banca Carige ha reso note le sue condizioni agevolate per i clienti che richiedono la cessione del credito in filiale. L’offerta prevede: ※ il 93,19% per privati e condomini (102,5 euro per ogni 110 di credito ceduto); ※ il 91,81% per le imprese (101 euro per ogni 110 di credito ceduto); ※ l’81,12% del credito ceduto per le detrazioni in dieci anni. I crediti riconosciuti matureranno e saranno liquidati ad avanzamento lavori: ※ la prima rata con stato di avanzamento del 30% minimo del capitolato; ※ la seconda con almeno un altro 30%; ※ il residuo al fine lavori.

c6) DOCUMENTI NECESSARI E FASI DI LAVORO Sono davvero numerosi i documenti da produrre per richiedere l’agevolazione, e molti di questi sono certificazioni tecniche. A inizio lavori servono: ※ autodichiarazione del cliente che attesti di eventuali precedenti bonus casa di cui ha usufruito negli ultimi 10 anni; ※ visura catastale; ※ Ape stato iniziale ( Attestazione Prestazione Energetica); ※ analisi preventiva e fattibilità (ovvero se avviene il salto di 2 classi energetiche); ※ relazione tecnica ai sensi della legge 10/1991; ※ dichiarazione di conformità edilizia e urbanistica; pratica edilizia; ※ prospetti in dwg; ※ preventivi e/o computi metrici; ※ dati e trasmittanza serramenti sostituiti; ※ documentazione fotografica intervento; ※ certificazioni serramenti nuovi; ※ dati e certificati nuovi oscuranti; ※ schede tecniche materiali acquistati e dichiarazione di corretta posa. Quando lo stato di avanzamento dei lavori è arrivato almeno al 30%, sarà il turno di: ※ comunicazione inizio lavori; ※ preventivi e/o computi metrici; ※ fatture SAL e computi metrici quantità realizzate; ※ documentazione fotografica e Sal; ※ asseverazione modulo allegato 2 comma 13 dell’articolo; ※ scheda descrittiva dell’intervento; ※ ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda. A fine lavori, bisognerà avere: ※ preventivi e/o computi metrici; ※ dichiarazione di fine lavori; ※ Ape stato finale (Attestazione Prestazione Energetica); ※ fatture e computi metrici quantità realizzate; ※ documentazione fotografica a fine lavori; ※ asseverazione modulo allegato 1 comma 13 articolo 119 Dl 34/20; ※ SCIA – segnalazione certificata di agibilità; ※ scheda descrittiva dell’intervento; ※ ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda. 22 23 La maggior parte del materiale richiesto per avere accesso al superbonus è costituito da documenti di progetto e di cantiere, che di conseguenza sono a carico del progettista o del direttore dei lavori. Gli adempimenti quindi spettano perlopiù ai tecnici e non al singolo cittadino interessato alla misura agevolativa.

6.1) ASSEVERAZIONE È necessario, inoltre, richiedere, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto: – per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA); – per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell’efficacia degli interventi. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L’asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2001, n. 380. L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione